Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. - 1. In occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2».